CASS. CIV. - sez. III - 20 ottobre 2016, n. 21254 - Presupposto dell'applicazione dell'art. 2054 c.c. e della correlata normativa attinente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un'area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l'esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta.
TRIBUNALE DI TRENTO – 1° settembre 2016 - Il gestore di un rifugio in quota che offra un servizio di trasporto attuato trainando gli sciatori con un gatto delle nevi munito di funi riservato ai soli utenti che abbiano consumato cibi o bevande nel rifugio, risponde dei danni cagionati loro durante la fase di trasporto, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, atteso che il rapporto va inquadrato nei termini di un contratto di trasporto.