La Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento riguardo a l'interpretazione del principio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., individua i parametri fissati da norme speciali ambientali (espressione di esigenze di tutela pubblicistiche) quali potenziali criteri minimali per il giudizio di intollerabilità delle emissioni che li eccedono, ma non necessariamente vincolanti per il giudice civile, che potrà discostarsene -nei limiti dettati dalla norma civilistica, secondo il suo prudente apprezzamento e in considerazione della peculiarità del caso concreto- pervenendo ad un giudizio di intollerabilità anche ove esse siano contenute in quei limiti. La valutazione del giudice civile, infatti, risponde ad una diversa esigenza di contemperamento tra situazioni giuridiche soggettive, riferite all'esercizio dei diritti dominicali che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Note
Danno e responsabilità 15.02.2021
Sul “dinamismo” del danno da immissioni: risarcimento anche se nei limiti di legge
di Francesco Ferrara