CORTE APP. MESSINA 18 febbraio 2013 - È perspicua l’affermazione, riferita alle piogge causative dei danni, secondo cui la natura eccezionale dell’evento non è sufficiente ad integrare il succitato fortuito. È tale solo il fattore causale estraneo al danneggiante che abbia «un’efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra condotta ed evento lesivo sì da assumere valenza di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento».
Note
Danno e responsabilità 05.11.2014
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, danno cagionato da cose in custodia e concorso del fatto colposo del danneggiato
di Eugenio Fazio