CASS. CIV. - sez. III - 22 ottobre 2014, n. 22330 - L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico, pur non essendo custode dei fondi privati che fiancheggiano la sede stradale, risponde per colpa specifica – in base agli artt. 1176 e 2043 c.c., in uno con l’art. 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e con l’art. 2, d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 – del danno occorso a un automobilista in transito per effetto della caduta sulla sede stradale di un albero situato in un fondo privato, ove, potendo avvedersi con la diligenza qualificata ad esso richiesta della situazione di pericolo rappresentata dall’albero, esso non monitori il pericolo e ometta di segnalare al proprietario del fondo l’adozione dei provvedimenti necessari a neutralizzarlo.
Note
Danno e responsabilità 20.03.2015
Responsabilità e doveri precauzionali degli enti proprietari di strade aperte al pubblico in caso di pericoli recati da fondi attigui alla sede stradale
di Marco Torresani