CASS. CIV. - sez.VI - 15 aprile 2015, n. 7636 - A seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., intervenuta con il d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili ricorsi in Cassazione fondati sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, a meno che i vizi lamentati siano tanto macroscopici da costituire un difetto di motivazione, cagionando la nullità della sentenza.
Note
Danno e responsabilità 08.09.2015
L’ermeneutica del novellato art. 360 c.p.c. di nuovo al vaglio della Suprema Corte
di Nicola L'Erario