CASS. CIV. - sez. III - 23 settembre 2014, n. 24475 - In caso di illecito commesso da un minore d’età a terzi, l’art. 2048 c.c. richiede, ai genitori, la prova liberatoria «di non aver potuto impedire il fatto». La prova è integrata dalla dimostrazione di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato una vigilanza adeguata alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. Per converso, l’inadeguatezza dell’educazione impartita può essere desunta tra le altre cose dalla modalità di realizzazione del fatto illecito, quali indice rivelatore del grado di immaturità del minore.
Note
Danno e responsabilità 06.02.2015
La prova liberatoria nella responsabilità civile dei genitori
di Gian Maria Faralli