Il danno da perdita del rapporto parentale si configura alla stregua di un danno di natura non patrimoniale, il cui aspetto più significativo è rappresentato dalla sofferenza interiore del coniuge superstite (danno morale), da allegare e provare anche solo con presunzioni semplici, oltre che dal danno relazionale, da valutarsi e liquidarsi secondo apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non censurabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo motivazionale.
Note
Danno e responsabilità 12.05.2021
Il danno da perdita parentale. Liquidazione e personalizzazione
di Valeria Manzo