Cass., sez. III, ord. 31 ottobre 2022
In materia di accertamento del danno da emotrasfusione e di efficacia probatoria del verbale della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, la Cassazione segnala il seguente contrasto interpretativo: da un lato, vi è la tesi che ripudia il valore di piena prova del documento di cui sopra, salvo che in relazione ai fatti avvenuti in presenza della Commissione ovvero dalla stessa compiuti; dall'altro, altra parte della giurisprudenza che riconosce l'accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, il valore di piena prova del nesso causale tra la trasfusione e il contagio.
La Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, perché sia valutata l'opportunità di investire le Sezioni Unite della questione in esame.