CASS. CIV. – sez. II – 20 dicembre 2013, n. 28581 - La Cassazione torna sul tema della compatibilità tra conclusione di un contratto valido ma sconveniente e responsabilità precontrattuale da dolo incidente e sui limiti all'obbligo di informazione. Pur non approfittando del caso per pronunciarsi sulla legittimità di produrre un preliminare simulato durante le trattative, la Corte puntualizza i requisiti che il dolo, sia determinante sia incidente, deve possedere per dare adito a una prospettiva rimediale. Fra gli altri, vengono esaminati l'elemento soggettivo, l'elemento oggettivo, il nesso di causalità e gli standard probatori. Il commento riepiloga lo stato dell'arte dei dibattiti aperti e fornisce argomenti ulteriori per sostenere una pronuncia che, a prima vista, parrebbe non difendere a sufficienza il principio di buona fede oggettiva.
Note
Danno e responsabilità 03.02.2014
Conoscenza del raggiro ed esclusione del dolo eventuale
di Stefano Alberti