Il danneggiato che lamenti danni alla salute da somministrazione vaccinale (nella specie: disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico) ha l'onere di provare, sia l'avvenuta somministrazione, sia il danno riportato, sia il nesso causale da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica e non di mera possibilità teorica.
La regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica), essendo irrilevante, allo stato dell'arte, la mancata individuazione di una eziologia alternativa.