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Danno e responsabilità 20.03.2020

Caso fortuito e criterio di imputazione della responsabilità nell'art. 2051 c.c.: tra pacifiche (?) acquisizioni e necessità di un ripensamento

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Sommario:

  1. 1. Il caso e lo svolgimento del processo.
  2. 2. Condominio negli edifici e custodia delle parti comuni.
  3. 3. (Segue): manutenzione degli ascensori e responsabilità ex art. 2051 c.c.
  4. 4. Un inciso forse non superfluo: responsabilità da cose in custodia e danni cagionati da beni del demanio stradale.
  5. 5. La decisione della Suprema Corte: per aversi il caso fortuito la condotta della vittima deve essere imprevedibile, oltreché colposa.
  6. 6. Brevi osservazioni sull'apparato motivazionale dell'ordinanza.
  7. 7. Oltre il dictum in esame. Stato della cosa, obiettiva pericolosità e distinzione tra situazioni di pericolo intrinseche ed estemporanee.
  8. 8. Art. 2051 c.c. e “governo della cosa”: la condotta (diligente o meno) del custode è davvero irrilevante?
  9. 9. La relazione di custodia è inscindibile da elementi di soggettività.
  10. 10. Considerazioni finali.
 

Da una pronuncia relativa ad un sinistro occorso in un condominio, nella quale la Terza Sezione della Cassazione si sofferma sulle caratteristiche che la condotta del danneggiato deve possedere affinché possa integrare la prova liberatoria del caso fortuito, chiarendo il rapporto tra i giudizi di “negligenza” della vittima e di “imprevedibilità” (relativa ed ex ante) del suo comportamento, si trae lo spunto per convogliare l'attenzione sugli aspetti più spinosi e controversi in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (con uno spaccato sullo stato dell'arte in punto di eventi pregiudizievoli connessi ad anomalie stradali). Gli interrogativi principali concernono l'annosa questione della natura della fattispecie di responsabilità “speciale” disegnata dall'art. 2051 c.c.: può davvero assumere rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, come affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti? Oppure deve riacquistare centralità il profilo soggettivo della condotta (diligente o meno nell'esercitare il potere di governo sulla res) del custode, con conseguente recupero del tanto biasimato schema della presunzione di colpa?