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Crisi d'impresa 09.02.2015

Vincolo di destinazione e concordato preventivo: il rapporto

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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - sez. fall. - 27 gennaio 2014 (decr.)  -  Con la sentenza 27 gennaio 2014 il Tribunale di Reggio Emilia ha inteso dichiarare l’inammissibilità di un concordato preventivo fondato in parte su un vincolo di destinazione costituito da un soggetto terzo. Premessi brevi cenni sulla natura giuridica del vincolo di destinazione, aderendo la pronuncia de qua alla tesi secondo la quale l’art. 2645-ter c.c. sarebbe norma “sugli effetti” e non “sugli atti”, la censura in esame ha preso le mosse da una presunta carenza di interesse da parte del disponente il quale, ad avviso della Corte, non sarebbe stata nelle condizioni di poter mettere a disposizione della beneficiaria un bene di sua proprietà. In maniera opinabile, i giudici di prime cure hanno inteso confutare il costituito vincolo di destinazione per una mancata illustrazione dei motivi di interesse sottesi all’atto costitutivo, non ritenendo al riguardo sufficiente la coincidenza della compagine sociale tra conferente e costituente. Per la Corte, infatti, la validità di un atto di destinazione sarebbe legata ad una duplice verifica di interessi, non solo quello del beneficiario bensì anche quello del disponente, sebbene la lettera della norma nulla disponga al riguardo.