Note

Crisi d'impresa 08.01.2015

Sulla legittimazione passiva nel giudizio di contestazione del rendiconto del curatore

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CASS. CIV. - sez. I - 9 maggio 2014, n. 10111  -  Nel giudizio afferente la contestazione del rendiconto del Curatore ex art. 116, comma quarto, l. fall., passivamente legittimato, anche in sede di ricorso per cassazione, resta pur sempre il curatore in proprio, poiché l’oggetto del giudizio, al di là della sua strutturazione formale e della fase in cui si trova, attiene comunque al controllo – da parte del giudice delegato, dei creditori ammessi al passivo e del fallito – sulla gestione, fonte di eventuale responsabilità personale del patrimonio di quest'ultimo effettuata dal curatore. (Nel caso di specie la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che, poiché la curatela era risultata vittoriosa in punto di spese processuali e in ordine alla richiesta di cancellazione di frasi offensive, quest’ultima aveva rivestito la qualità di parte in primo grado. Pertanto, in tale qualità, l'appello non poteva che essere notificato alla curatela, parte vittoriosa sulle spese, nonostante la mancata approvazione del rendiconto).