Il Tribunale di Milano interviene sul tema della definizione di quanto occorra al debitore per il mantenimento suo e della famiglia – importo da ritenersi non compreso nella procedura di liquidazione del patrimonio -, affrontando due distinte questioni: anzitutto, il regime impugnatorio della statuizione in cui il giudice, appunto, provvede a fissare tale somma; in secondo luogo, il rapporto tra l'importo così identificato e i limiti alla pignorabilità dei crediti come definiti dall'art. 545 c.p.c., che la normativa in tema di sovraindebitamento espressamente richiama.
Note
Crisi d'impresa 17.09.2019
Sul regime della pronuncia che definisce i limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ex art. 14-quinquies, l. n. 3 del 2012
di Valentina Baroncini