TRIBUNALE DI S.M. CAPUA VETERE - sez. III - 31 ottobre 2012 - L’art. 2467 c.c. disciplina i finanziamenti “anomali” dei soci, cioè quelli concessi in un momento in cui la società presentava un indebitamento eccessivo rispetto al patrimonio netto ovvero versava in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Le innegabili difficoltà nell’individuare la struttura finanziaria ottimale e la preferenza che la stessa Relazione di accompagnamento al d.lgs.n. 6 del 2003 dichiara per il criterio della “ragionevolezza”, da interpretarsi anche alla luce del principio comunitario dell’investitore privato in economia di mercato, inducono a preferire una lettura unitaria dei due indici di anomalia di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. In questo senso, il finanziamento del socio può reputarsi anomalo se concesso alla società in un momento in cui questa versa in stato di crisi, come confermato anche dalla deroga contemplata dall’art. 182-quater l. fall.
Note
Crisi d'impresa 12.06.2014
Stato di crisi e finanziamenti “anomali” dei soci: una possibile ricostruzione (unitaria) dei presupposti di applicazione dell’art. 2467 c.c.
di Grazia M. D'Aiello