Note

Crisi d'impresa 22.07.2015

Revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo in mancanza delle condizioni prescritte: l’incerta portata dell’art. 173 l. fall.

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TRIBUNALE DI BERGAMO - 9 ottobre 2014 - La tematica inerente all’effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori con lo scopo di realizzare la causa del concordato preventivo, ossia la soluzione/gestione della crisi attraverso il soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevolmente breve, inerisce alla c.d. fattibilità economica del piano e, pertanto, è devoluta alle valutazioni sulle quali è chiamata ad esprimersi la massa dei creditori con il voto, favorevole o meno, alla proposta. Laddove, però, emerga una sopravvalutazione dei beni tale da determinare una prognosi di certa impossibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari, dimostrata a seguito di accertamento tecnico di ufficio, la relativa tematica incide direttamente sulla c.d. fattibilità giuridica del concordato e, pertanto, rientra nella sfera di cognizione tipica dell’organo giurisdizionale.