TRIBUNALE DI BERGAMO - 9 ottobre 2014 - La tematica inerente all’effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori con lo scopo di realizzare la causa del concordato preventivo, ossia la soluzione/gestione della crisi attraverso il soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevolmente breve, inerisce alla c.d. fattibilità economica del piano e, pertanto, è devoluta alle valutazioni sulle quali è chiamata ad esprimersi la massa dei creditori con il voto, favorevole o meno, alla proposta. Laddove, però, emerga una sopravvalutazione dei beni tale da determinare una prognosi di certa impossibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari, dimostrata a seguito di accertamento tecnico di ufficio, la relativa tematica incide direttamente sulla c.d. fattibilità giuridica del concordato e, pertanto, rientra nella sfera di cognizione tipica dell’organo giurisdizionale.
Note
Crisi d'impresa 22.07.2015
Revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo in mancanza delle condizioni prescritte: l’incerta portata dell’art. 173 l. fall.
di Domenico Benincasa