CORTE DI CASSAZIONE - La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.
Note
Crisi d'impresa 30.10.2017
Rapporti tra sentenza di fallimento e diniego di omologazione del concordato preventivo
di Domenica Capezzera