Note

Crisi d'impresa 06.02.2018

Qualche considerazione critica sulla rilevanza della data certa ex art. 2704 c.c. in ambito fallimentare

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In caso di chiusura del fallimento in seguito a concordato fallimentare, all'assuntore di quest'ultimo che prosegua o intraprenda azioni giudiziarie già di titolarità del fallito (e poi esercitabili dal curatore del fallimento) la controparte può opporre senza limiti lo stesso contratto (e il documento che lo incorpora) per fondare una sua eccezione o un suo controdiritto, anche se il documento che incorpora il contratto non ha data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.