CASS. CIV. - sez. un. - 15 maggio 2015, n. 9936 - La pendenza di un procedimento di concordato preventivo non rende improcedibile il procedimento prefallimentare, né lo sospende, ma impedisce soltanto temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162,173,179 e 180 l. fall. Ne segue che il fallimento può essere dichiarato solo quando: a) la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile; ovvero b) sia stata revocata l'ammissione alla procedura; c) non sia stata approvata la proposta di concordato; e, infine, d) sia stato respinto il concordato in esito al giudizio di omologazione.
In difetto di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa la dichiarazione di fallimento durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato.
Tra la domanda di concordato preventivo e quella di fallimento sussiste un rapporto di continenza che comporta la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi.
È inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
Quando il tribunale, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento a causa dell’inammissibilità della domanda di concordato, la sentenza dichiarativa di fallimento può essere reclamata, anche formulando censure che riguardano soltanto la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo.