Note

Crisi d'impresa 17.05.2019

La responsabilità dei sindaci ex artt. 146 l. fall. e 2394 c.c. In particolare, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione

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La prescrizione dell'azione dei creditori sociali promossa dal curatore fallimentare inizia a decorrere dall'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori ravvisata nella pubblicazione del bilancio dell'esercizio, approvato dall'assemblea dei soci, dal quale era per la prima volta emersa un'ingente perdita. La prescrizione per contro non può farsi decorrere dalla pubblicazione dei bilanci precedenti in attivo o in pareggio, perché questi restano idonei ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile, anche se poi si accerti essere stati redatti in forza di artifizi contabili.

Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 c.c. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito.

 

A fronte di iniziative contra legem da parte dell'organo amministrativo di società cooperativa a responsabilità limitata, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari e di utilizzare ogni loro potere di sollecitazione e denuncia, interna ed esterna alla società: sino a pretendere dagli amministratori le azioni correttive necessarie, non essendo sufficiente limitarsi ad una blanda, inefficace critica. In mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dalla legge.