CASS. CIV. - sez. VI –ord. 19 febbraio 2016, n. 6430 - È viziata da improponibilità, rilevabile anche d'ufficio, l'istanza presentata dal revocato curatore per la liquidazione del compenso prima che la procedura di fallimento sia giunta alle operazioni finali, in quanto tale liquidazione non è automaticamente collegata all'ammontare dell'attivo realizzato ed a quello del passivo accertato al momento della cessazione della carica, ma richiede una valutazione complessiva dell'attività svolta dai curatori succedutisi nel tempo e dei risultati conseguiti, che può aver luogo soltanto nella fase di chiusura della procedura concorsuale.
Note
Crisi d'impresa 14.10.2016
La liquidazione del compenso del curatore sostituito
di Gianfranco Di Marzio