Ai sensi dell'art. 50 d.lgs n. 270 del 1999, può parlarsi di “subentro” del commissario in un rapporto negoziale pendente solo dopo che questi abbia formalmente ed inequivocabilmente estrinsecato una precisa volontà in tal senso, vuoi perché a ciò appositamente provocato dall'altro contraente mediante il previsto interpello, vuoi perché spontaneamente determinatosi in questa prospettiva senza necessità di attendere l'intimazione della controparte. Prima di tale momento, il contraente in bonis è obbligato ad attendere le scelte del commissario e nulla può fare, tantomeno recedere, se non mettere in mora il commissario straordinario, a norma dell'art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999, una volta che il Ministero ne abbia autorizzato il programma, sempreché prima non sia intervenuta la scadenza naturale del contratto.
Note
Crisi d'impresa 03.08.2018
Diritti ed interessi del contraente in bonis durante l'amministrazione straordinaria
di Antonio Picardi