Il principio della esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento, già messo in crisi con la modifica dell'art. 2135 c.c. ad opera del d.lgs n. 228 del 2001 (nonché del d.lgs. n. 226 del 2001 relativo all'imprenditore ittico) che ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo introducendo nella nozione di impresa agricola anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, è stato definitivamente superato dalla legge n. 155 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 19 ottobre 2017 che ha espressamente incluso tra i debitori assoggettabili ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi e di insolvenza l'imprenditore agricolo; ciò che da taluno è stata ritenuta una assoluta novità – dalle conseguenze incerte e pericolosamente negative anche sotto il profilo degli adempimenti contabili – nel quadro giuridico nazionale, che da sempre esclude tale soggetto dall'area della fallibilità.
Vorrei dedicare questo editoriale alla disciplina della impresa agricola nelle procedure concorsuali alla luce dei criteri contenuti nella citata legge delega.