Il capo II del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (Decreto Liquidità), relativo alle "Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza CODIV-19", reca una regolamentazione di carattere speciale ed emergenziale, sia relativamente alle istanze di fallimento pendenti alla data del 9 marzo 2020 (di cui l'art. 10 del Decreto sancisce l'improcedibilità ex lege), sia relativamente alle procedure conservative in essere al momento dell'emergenza epidemiologica (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, cui si aggiungono, in sede di conversione, accordi di composizione delle crisi e piani del consumatore). Lo scritto esamina l’art. 9 del Decreto con riferimento al fenomeno pandemico, fattore sopravvenuto del tutto straordinario ed imprevedibile, che incide sia sulle modalità (anche temporali) di esecuzione dei piani, sia – ancor prima – sulla determinazione contenutistica degli stessi.
Editoriali
Crisi d'impresa 13.10.2020
Conservazione dell'impresa o interesse dei creditori: l'art. 9 Decreto Liquidità tra prime applicazioni e legge di conversione
di Maria Teresa della Cortiglia