È da ritenersi ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità la impostazione per la quale la attestazione richiesta dall’art. 161, comma 3, l. fall. in ordine a «la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano» sia funzionale alla tutela dei creditori da considerarsi «naturali destinatari della funzione attestatrice» unitamente al tribunale.
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Crisi d'impresa 06.10.2015
Sulla responsabilità dell’attestatore ex art. 161, comma 3, l. fall. nei confronti dei creditori
di Antonio Maria Leozappa