Ai sensi dell’’art. 15, ultimo comma, l. fall. «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro 30.000». Si tratta di una norma di carattere eccezionale non suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diversa dalla dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente (Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9681).
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Crisi d'impresa 15.09.2015
Onere della prova e soglia oggettiva di fallibilità: i profili interpretativi
di Marco Piras