Sommario:
- 1. La Cassazione sulla nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per mancata partecipazione del pubblico ministero al procedimento di concordato preventivo.
- 2. Qualche considerazione su ruolo e funzioni del pubblico nel procedimento di concordato preventivo.
- 3. Conclusioni.
- 4. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.
Il mancato ingresso del pubblico ministero nel procedimento di concordato preventivo non é per sé stesso fonte di alcun vizio dell'iter, trattandosi di soggetto non necessario al suo regolare svolgimento; tuttavia, quando tale assenza sia stata procurata dalla omissione della comunicazione di avvio del procedimento medesimo, dovuta al menzionato magistrato ai sensi dell'art. 161 comma 5 l. fall., diviene plausibile l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria in ragione del disposto dell'art. 162, comma 2, l. fall.