Sommario:
- 1. Il caso e la soluzione della Corte.
- 2. La mancata “conoscenza del processo” al cospetto delle peculiarità dell’ambiente concorsuale: la rimessione in termini tra art. 327, comma 2, e art. 153, comma 2, c.p.c.
Va ritenuta l'applicabilità al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dell’art. 327 c.p.c., comma 2, per il rispetto del principio del contraddittorio, e va considerato se si versi in un caso di notificazione inesistente o nulla, atteso che, nel primo, si presume iuris tantum la mancata conoscenza del processo, spettando alla controparte la prova contraria, mentre, nel secondo caso, spetta al reclamante provare di non avere avuto conoscenza del processo a ragione della nullità (Cass. civ. 23 giugno 2014, n. 14232).