Approfondimenti

Crisi d'impresa 01.01.2018

Riforma della procedura fallimentare e rapporti pendenti. quali modifiche alla disciplina dei contratti diretti al trasferimento della proprietà immobiliare?

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. Il potere del curatore di sciogliersi dai contratti traslativi (“pendenti”).
  3. 3. Disposizioni particolari relative al preliminare di vendita.
  4. 4. La “sterilizzazione” del potere di scioglimento del curatore nell'ipotesi di trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.
  5. 5. (Segue): alcune considerazioni critiche sulla sent. n. 18131/2015 delle Sezioni unite.
  6. 6. (Segue): una possibile soluzione legislativa.
 

La legge n. 155 del 19 ottobre 2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, non prevede, per quel che concerne la disciplina dei rapporti giuridici pendenti al momento dell'apertura della procedura fallimentare l'introduzione di rilevanti novità rispetto all'assetto attuale. L'art. 7, comma 6, si limita a obbligare il legislatore delegato a prevedere lo scioglimento dei contratti basati sull'intuitus personae se manchi il consenso della controparte alla prosecuzione (lett. b), e, soprattutto, a dettare “un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire” (lett. c). È su quest'ultima previsione che intendiamo svolgere qualche considerazione, nel tentativo di ipotizzare quale potrebbe essere il contenuto delle modifiche che il legislatore potrebbe introdurre.