Sommario:
- 1. L'importanza del fenomeno traslativo nelle situazioni di crisi e di insolvenza: il salvataggio dell'organizzazione dell'impresa
- 2. I profili generali della vicenda circolatoria e la ratio dell'intervento del giudice nel percorso negoziale
- 3. La duplice condizione preliminare di funzionalità ai fini del trasferimento dell'azienda o di un suo ramo
- 4. Sull'espressione «trasferire in qualunque forma» di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), CCII
- 5. Il procedimento di autorizzazione e il contenuto del provvedimento tribunalizio
- 6. La difficile individuazione del concetto di «misure ritenute opportune»
- 7. Sul rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente
- 8. La possibile attuazione del trasferimento dell'azienda successivamente alla chiusura della composizione negoziata
- 9. La deroga alla responsabilità patrimoniale del cessionario o del conferitario d'azienda, la conservazione degli effetti di cui all'art. 2112 c.c. e la solidarietà tributaria
- 10. La mancata liberazione dell'alienante o del conferente in ipotesi di accollo convenzionale di debiti da parte del cessionario o del conferitario
- 11. La natura privatistica del trasferimento d'azienda in sede di composizione negoziata e l'assenza degli effetti tipici delle vendite coattive
- 12. L'autorizzazione tribunalizia a trasferire l'azienda e la prosecuzione dell'incarico dell'Esperto alla scadenza dei primi centottanta giorni
Il saggio affronta funditus il fenomeno traslativo dell'azienda o di un suo ramo in sede di composizione negoziata della crisi con particolare riguardo non solo alla funzione del giudice che si innesta nel percorso negoziale guidato dall'Esperto, ma anche ai suoi presupposti e alle problematiche connesse all'interpretazione dell'espressione «trasferire in qualunque forma» giungendo a ricomprendere nella fattispecie in esame, in aggiunta alla cessione, il conferimento e la scissione ed escludendo invero l'affitto e l'usufrutto. Respinta l'ipotesi che le «misure ritenute opportune» possano intervenire sul procedimento di selezione dell'acquirente imponendo una vera e propria gara al rialzo ovvero sulla destinazione o ripartizione del prezzo ricavato tra i creditori e assunta l'idea che si tratti di una forma di tutela tipica della fase esecutiva di vendita, il lavoro in esame suggerisce una prima lettura delle novità introdotte dal decreto correttivo n. 136/2024 in ordine alla possibile attuazione della vicenda circolatoria del complesso produttivo successivamente alla chiusura della composizione negoziata. Una volta ricostruita sul piano esegetico e sistematico la deroga all'art. 2560, comma 2, c.c. in forza dell'intervento del giudice che attua nel concreto la legge al fine di permettere che l'effetto giuridico tra cessionario e creditori si produca, l'Autore si interroga inoltre su una sua possibile applicazione limitatamente a taluni debiti, escludendola. Dopo avere richiamato i problemi posti dall'art. 2112 c.c. e dalla possibilità di configurare il trasferimento ex art. 22 CCII anche in pendenza di soli rapporti di lavoro dipendente, l'articolo passa in rassegna le ragioni che impediscono di attribuire natura coattiva ai trasferimenti in oggetto evidenziando ancor prima la mancata deroga alla liberazione del cedente o del conferente in caso di accollo convenzionale. Da ultimo il contributo offre una riflessione in ordine all'impatto che l'art. 22 CCII produce sulla prosecuzione ex lege dell'incarico dell'Esperto.