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Crisi d'impresa 13.02.2020

La revocatoria degli atti infragruppo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: prime considerazioni

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L'art. 290 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 2019 (di seguito, c.c.i.) introduce (per la prima volta) nella legge generale del concorso una disciplina avente ad oggetto l'inefficacia degli atti posti in essere da un'impresa appartenente ad un gruppo, assoggettata alla procedura concorsuale “maggiore” (oggi, liquidazione giudiziale), a favore di altre imprese del medesimo gruppo.

Nelle pagine che seguono, dopo aver proceduto alla identificazione delle azioni contemplate dall'art. 290 c.c.i. (§ 2), mi soffermerò brevemente sulle azioni di cui al terzo comma di tale articolo (§ 3), per poi concentrare l'attenzione sull'azione di inefficacia disciplinata nei primi due commi (§ 4), in relazione alla quale si pongono problemi tanto di fattispecie, quanto di disciplina, di non immediata soluzione. Il discorso si conclude con una proposta di ricostruzione dei rapporti tra le diverse azioni di inefficacia degli atti infragruppo introdotte dal c.c.i. (§ 5).