Sommario:
- 1. La direttiva 2019/1023/UE e il suo recepimento in Italia.
- 2. Le ragioni di una disciplina dei contratti in corso di esecuzione nella ristrutturazione.
- 3. Il primo intervento: la sterilizzazione dei rimedi in autotutela nei contratti essenziali per la continuità aziendale.
- 4. (Segue): la segmentazione della tutela dell'equilibrio sinallagmatico.
- 5. (Segue): il rovesciamento del bilanciamento di interessi tra creditori e controparti.
- 6. Il secondo intervento: la sterilizzazione delle clausole ipso facto in tutti i contratti pendenti.
- 7. La sospensione e lo scioglimento dei contratti pendenti: compatibilità con la direttiva.
- 8. La tutela delle controparti contrattuali: il rispetto del diritto all'invarianza economica del trattamento.
- 9. Alcune considerazioni conclusive: verso la “concorsualizzazione” dei diritti dei contraenti.
La direttiva europea 1023/2019 in materia di ristrutturazione delle imprese in crisi, che verrà recepita entro l’estate 2021, contiene significative novità circa il trattamento dei contratti pendenti. Allo scopo di preservare la continuità dei contratti, infatti, la direttiva impone varie limitazioni al contraente in bonis, fra cui la possibilità di avvalersi dell’eccezione di inadempimento. Ciò apre il tema della tutela del contraente, che viene equiparato a tutti gli effetti al creditore, anche ai fini dell’individuazione del trattamento minimo e della legittimazione individuale a opporsi. Numerosi adeguamenti alla disciplina del concordato preventivo, benché solo recentemente riformata con il Codice della crisi, appaiono necessari.