Sommario:
- 1. La recente pronuncia della Corte di Cassazione: fine della questione?
- 2. L’orientamento favorevole alla moratoria oltre l’anno.
- 3. La tesi contraria.
Mentre l’art. 160, comma 2, l. fall. consente che il creditore privilegiato possa essere pagato solo in parte («purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione»), la legge fallimentare nulla dice se tale pagamento debba avvenire nell’immediatezza dell’omologazione ovvero se la proposta possa prevedere altro. Sul punto, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione.