Sommario:
- 1. La questione all’esame della Corte.
- 2. L’inquadramento normativo della fattispecie: proposta e piano di concordato.
- 3. La transazione fiscale. L’art. 182-ter l. fall.; i lavori preparatori all’approvazione dell’art. 32, comma 5, lett. a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; il trattamento delle diverse categorie di crediti tributari.
- 4. La disciplina comunitaria dell’IVA.
- 5. I principi enunciati dalla Corte di giustizia U.E.
- 6. La soluzione accolta dalla Corte.
Con la sentenza n. 225 del 15 luglio 2014 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevedono che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa «prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento». Ha ritenuto la Corte che dalla natura dell'IVA, risorsa propria dell'Unione europea, derivano i vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell'imposta, e, per l’effetto, l'inderogabilità della disciplina interna del tributo di cui costituisce espressione il censurato art. 182-ter della legge fallimentare, che in ossequio al principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria ha escluso la falcidiabilità del credito IVA in sede di transazione fiscale, consentendone soltanto la dilazione di pagamento.