TRIBUNALE DI NAPOLI – sez. II – 29 novembre 2013 - Il commento analizza le condizioni legittimanti l'appostazione a sofferenza di un credito alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. Particolare attenzione è dedicata all'esame dell'attività istruttoria richiesta alla banca per determinare se il cliente versi in stato di “insolvenza” e viene, inoltre, chiarito se si possa ritenere sussistente in capo all'intermediario un obbligo di instaurare un “contraddittorio” preventivo alla segnalazione al fine di consentire al segnalando di chiarire la propria posizione ed eventualmente onorare il debito. Si affronta, infine, in chiave critica la questione relativa alla prova del danno da illegittima segnalazione, proponendo, in particolare, di abbandonare la ricostruzione del danno in re ipsa in favore di una prova presuntiva dei pregiudizi effettivamente subiti.
Note
Banca finanza assicurazioni 20.03.2014
Segnalazione «a sofferenza» di un credito alla Centrale Rischi: presupposti e responsabilità
di Alberta Martini Barzolai