Note

Banca finanza assicurazioni 11.02.2016

L’acquisto di un diritto iure proprio non comporta una minore portata precettiva del termine erede

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CASS. CIV. - sezIII - 2settembre 2015, n. 19210  -  In una recente pronuncia relativa alla liquidazione di una polizza vita stipulata, ex art. 1920 c.c., a favore degli “eredi legittimi o testamentari”, la suprema corte, discostandosi dai consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina in casi analoghi, delinea una soluzione ermeneutica che valorizza il riferimento alla nozione di erede inserita nel contratto. Per conseguenza, l’interprete a fronte del lemma “eredi” non deve individuare i beneficiari della liquidazione dell’indennizzo, sic et simpiciter, in coloro che all’apertura ricevono la delazione ereditaria, bensì ha il compito di stabilire chi e in che misura acquista la qualità ereditaria.