CASS. CIV. - sez. III - 29 settembre 2015, n. 19210 - In una recente pronuncia relativa alla liquidazione di una polizza vita stipulata, ex art. 1920 c.c., a favore degli “eredi legittimi o testamentari”, la suprema corte, discostandosi dai consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina in casi analoghi, delinea una soluzione ermeneutica che valorizza il riferimento alla nozione di erede inserita nel contratto. Per conseguenza, l’interprete a fronte del lemma “eredi” non deve individuare i beneficiari della liquidazione dell’indennizzo, sic et simpiciter, in coloro che all’apertura ricevono la delazione ereditaria, bensì ha il compito di stabilire chi e in che misura acquista la qualità ereditaria.
Note
Banca finanza assicurazioni 11.02.2016
L’acquisto di un diritto iure proprio non comporta una minore portata precettiva del termine erede
di Jacopo Bassi