Cass., sez. un.,
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale circa l’esatta qualificazione dell’operazione di finanziamento finalizzata al ripianamento di precedenti passività, c.d. “mutuo solutorio”. L’immediata disponibilità giuridica della somma mutuata a favore del debitore-mutuatario mediante accredito su conto corrente già esistente soddisfa il requisito della realità del mutuo. La destinazione delle somme ad estinzione di pregresse passività si colloca nell’ambito volitivo dell’autonomia negoziale che non incide sull’avvenuta stipulazione del contratto reale.