CASS. CIV. - sez. III - 27 agosto 2015, n. 17194 - Il contratto di mutuo è titolo esecutivo, qualora dalla sua interpretazione, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo, ove esistente, si evinca la trasmissione immediata della disponibilità giuridica della somma mutuata, e che gli atti (di mutuo e di erogazione della somma) rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Nel contratto di mutuo, il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata in capo al mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, determinandosi in tal modo l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante a favore del mutuatario.