Sommario:
- 1. Premessa
- 2. La costruzione del quadro attuale e il problema della trasferibilità del rischio da sanzione
- 3. I tratti comuni ai diversi ambiti e l'importanza del meccanismo di vigilanza unico (MVU) come precursore di un modello più avanzato d'integrazione settoriale
- 4. Il complesso quadro di riparto delle competenze in materia sanzionatoria all'interno del Meccanismo di vigilanza unico
- 5. I riflessi sul sistema delle tutele, tra radicamento della giurisdizione della Corte di giustizia europea e Corte europea dei diritti dell'uomo
- 6. L'incidenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: il diritto a un processo equo ed i regolamenti della Consob e della Banca d'Italia
- 7. Segue: il principio del ne bis in idem
- 8. La mancata adesione dell'Unione Europea alla CEDU: diritti fondamentali, diritto europeo e dialogo tra Corti sovranazionali
- 9. Conclusioni
È trascorso oltre un lustro da quando la Commissione europea, basandosi sugli studi effettuati dai comitati europei delle autorità di vigilanza (CEBS, CEIOPS e CESR) per una valutazione transettoriale della coerenza, dell'equivalenza e dell'uso effettivo dei poteri sanzionatori negli Stati membri e su contributi ricevuti da questi ultimi, emanò una comunicazione dedicata ai regimi sanzionatori nazionali nel settore dei servizi finanziari.
Non meraviglia che una delle conclusioni raggiunte fu che ciò poteva determinare fenomeni di arbitraggio normativo nella scelta, da parte delle imprese, del luogo di stabilimento o dell'ubicazione delle succursali e produrre effetti negativi sulla stessa azione delle autorità di vigilanza, sia perché le decisioni adottate di comune accordo sarebbero potute essere applicate in modo non coerente dalle autorità nazionali, sia perché non poteva escludersi che qualcuna potesse essere riluttante a delegare poteri ad altra di diverso Stato, se il regime sanzionatorio di questo fosse stato avvertito come più debole e, nella sostanza, inefficace.
Secondo la Commissione, le iniziative a livello nazionale non avrebbero potuto garantire la coerenza necessaria al rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e, pertanto, sarebbe stato necessario intervenire a livello comunitario, rafforzando il grado di convergenza e potenziando i regimi nazionali con la definizione su scala europea di uno standard minimo comune.