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Banca finanza assicurazioni 19.03.2015

Il pagamento “necessariamente intermediato” dell’obbligazione pecuniaria nella legislazione di derivazione europea: verso il superamento dell’unicità del modello codicistico della tradi...

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Sommario:

  1. 1. Il paradigma dell’ “adempimento (necessariamente) intermediato” dell’obbligazione pecuniaria nel diritto europeo ed interno e il modello “classico” della traditio pecuniæ.
  2. 2. La disciplina del “trasferimento intermediato di fondi” nell’impianto della Payment Services Directive.
  3. 3. Il bonifico quale archetipo delle operazioni di trasferimento di fondi su iniziativa del debitore/pagatore.
  4. 4. (Segue): Considerazioni sulla raggiunta tipicità dell’operazione di bonifico.
  5. 5. Le operazioni su iniziativa del creditore/beneficiario: il modello dell’addebito diretto.
  6. 6. Il “trasferimento intermediato di fondi” quale esatta modalità di adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
  7. 7. Il polimorfismo del pagamento pecuniario e l’osmosi della disciplina dell’adempimento intermediato nel diritto privato generale.
  8. 8. La “disponibilità giuridica” del denaro nella moderna configurazione dell’obbligazione pecuniaria.
 

La crescente tendenza della prassi dei traffici commerciali e finanziari alla “dematerializzazione” del denaro, accentuata dal diffondersi di innovazioni tecnologiche che imprimono significativi mutamenti alle tecniche di movimentazione della ricchezza monetaria, reca con sé l’ineludibile trascorrere delle modalità di adempimento dell’obbligazione pecuniaria dalla tradizionale forma della consegna del contante nelle mani del creditore ad operazioni di natura contabile ed elettronica volte a far circolare la cosiddetta moneta “scritturale” o “bancaria”. Di talché, nella materia dell’obbligazione pecuniaria il giurista è chiamato a conferire forma giuridica ad una sostanza economica in magmatico sommovimento, nel tentativo di colmare quel significativo “scollamento” – messo in luce dagli studiosi già in tempi risalenti – prodotto dalla fatica con la quale l’elaborazione giuridica si è mostrata sensibile nell’assecondare, prima, e guidare, poi, il rapido evolversi della concezione economica.