Sommario:
- 1. La modifica dell’art. 120 TUB.
- 2. La decorrenza degli effetti del nuovo art. 120 TUB.
- 3. (Segue): Gli effetti della modifica legislativa sui contratti in corso.
- 4. Il contenuto precettivo del nuovo art. 120 TUB.
- 5. Ambito di applicazione.
- 6. L’Art. 120 TUB contrasta con la libertà di stabilimento?
L’art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147,) ha modificato il testo dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nella parte in cui regola gli interessi nei contratti bancari, suscitando reazioni di segno opposto sia da parte delle banche e dei consumatori, sia da parte della dottrina, che lo ha considerato come un tentativo – fallito, secondo qualcuno, fin troppo riuscito, secondo altri –, di vietare l’anatocismo bancario.