CASS. CIV. - sez. un. - 22 settembre 2014, n. 19887 - La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alle liti, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte deceduta, che va considerata, nell’ambito del processo, ancora in vita.
Note
Arbitrato e processo civile 22.01.2015
Ultrattività del mandato difensivo e legittimazione all’impugnazione
di Cesare Trapuzzano