Note

Arbitrato e processo civile 22.09.2016

Sull'onere di specifica riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte in primo grado

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Corte di cassazione

 

In ossequio al principio di specificità dei motivi di gravame, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente reiterate in appello mediante il mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado, ma vanno riproposte in maniera specifica, mediante l'indicazione puntuale dei mezzi di prova e la sede in cui erano stati dedotti, e reiterate alla precisazione delle conclusioni.