CASS. CIV. - sez. III - 20 aprile 2015, n. 8001 - Deve ribadirsi l’ammissibilità dell’intervento spiegato nella procedura esecutiva, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., dal creditore di un creditore avente diritto alla distribuzione (c.d. intervento sostitutivo) anche allorché il credito fatto valere dalla parte che intervenga in sostituzione non sia fondato su titolo esecutivo, attesa la sostanziale diversità di natura fra l’intervento spiegato ai sensi dell’art. 499 c.p.c. e quello spiegato ai sensi dell’art. 511 c.p.c.
Quanto ai requisiti di certezza e liquidità di un tale credito (non supportato da titolo esecutivo) fatto valere in sede di intervento ex art. 511 c.p.c., deve osservarsi come tali requisiti non siano richiesti ai fini dell’ammissibilità dell’intervento ex art. 511 c.p.c., potendo gli stessi invece assumere rilievo, ai fini della quantificazione del credito, in sede distributiva.