CORTE APP. VENEZIA - sez. I - 30 maggio 2013, n. 1563 - L’originale del lodo arbitrale straniero prodotto contestualmente alla domanda di riconoscimento deve essere debitamente autenticato, nonostante tale requisito non sia richiesto dall’art. 839, comma 2, c.p.c., perché i presupposti sostanziali e processuali del riconoscimento sono stabiliti inderogabilmente dalla Convenzione di New York del 1958.
Note
Arbitrato e processo civile 01.06.2015
Sulla presunta inderogabilità della Convenzione di New York quanto ai presupposti del riconoscimento del lodo arbitrale: il lodo depositato in originale deve essere autenticato?
di Pierfrancesco Rossi