Note

Arbitrato e processo civile 21.01.2014

Sulla nomina da parte del presidente del tribunale del terzo nella perizia contrattuale e sulla necessaria osservanza dei requisiti indicati dalle parti

Visualizzazione ZEN
 

CASS. CIV. - sez. III - 14 marzo 2013, n. 6554  -  Quando nel contratto di assicurazione contro i danni sia prevista, per la stima dell'indennizzo, una cd. perizia contrattuale collegiale, e si stabilisca che uno dei tre periti sia scelto dal presidente del tribunale tra persone dotate di determinati requisiti soggettivi (nella specie, laurea in scienze agrarie), la nomina di persona priva di tali requisiti rende invalida la deliberazione dei periti. L'invalidità della perizia, tuttavia, lascia fermi gli effetti della clausola compromissoria, sicché anche in tal caso resta onere dell'assicurato che invochi il pagamento dell'indennizzo chiedere la nomina di un diverso perito, mentre resta esclusa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria (massima).