TRIBUNALE DI MONZA - sez. II - 27 ottobre 2014 (sent.) - La disposizione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non riguarda, invece, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale. La clausola compromissoria che contempla le liti insorte amministratori e società, in quanto aventi a oggetto diritti disponibili relativi “al rapporto sociale”, ricomprende anche i diritti e le azioni derivanti dal rapporto gestorio e, segnatamente, le azioni sociali di responsabilità, che possono essere rinunziate e transatte ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2393 c.c.
Note
Arbitrato e processo civile 27.01.2015
Sulla invalidità delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato irrituale
di Giuseppe Conte*