Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione; mentre se l'errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l'onere di proporre contro l'ordinanza di assegnazione l'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. In assenza di revoca o impugnativa, l'ordinanza di impugnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti.
Note
Arbitrato e processo civile 03.01.2018
Regime ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.
di Valentina Baroncini