CASS. CIV. - sez. un. - 22 luglio 2013, n. 17781 - Un recente intervento delle Sezioni unite ha riconosciuto l’esperibilità di un tentativo di mediazione prima della presentazione di una domanda giudiziale volta all’ottenimento dell’equa riparazione per durata irragionevole della controversia apprestata dalla l. n. 89 del 2001 (c.d. l. Pinto). Il diritto all’equa riparazione, infatti, è stato considerato come pienamente disponibile, in quanto distinto dal diritto alla ragionevole durata del processo, la cui lesione provoca la nascita dell’obbligazione risarcitoria a carico dello Stato. Tale conclusione solleva talune perplessità in ordine alla prospettata natura aquiliana della responsabilità dello Stato per durata irragionevole del processo e ai criteri ai quali l’organismo di conciliazione dovrà attenersi nello svolgimento del tentativo di mediazione.
Note
Arbitrato e processo civile 12.12.2014
Mediazione «facoltativa» e riparazione ex lege Pinto
di Alberto Venturelli