Il diritto di accesso alla giustizia di cui all'art. 6 CEDU non impedisce l'esistenza di tribunali arbitrali al fine di comporre determinate controversie patrimoniali tra individui.
Dalla libera accettazione di una clausola compromissoria non può desumersi la rinuncia alle garanzie previste dall'art. 6 CEDU.
Qualora l'arbitro nominato sia stato vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione nonché difensore in altro procedimento di una delle parti o di un soggetto ad essa collegato risulta violato il canone della imparzialità oggettiva dell'arbitro previsto dall'art. 6 CEDU.